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Le spese per la manutenzione ordinaria delle scale, vale a dire per la pulizia, illuminazione e tinteggiatura delle stesse, si ripartiscono tra i condomini unicamente in base all’altezza del piano dal suolo.

Nell’esperienza quotidiana di un condominio, la ripartizione delle spese per la manutenzione delle scale può dar luogo a frequenti contrasti.

Per capire come dirimere tali conflitti, occorre distinguere i concetti di manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, la soluzione degli stessi cambia a seconda dei due casi considerati.

Ebbene, la manutenzione straordinaria è quella che concerne il mantenimento delle scale in buono stato di conservazione, nonché la loro messa in sicurezza, rifacimento o sostituzione.

In tal caso le spese sono da ripartire per metà secondo i millesimi di proprietà e per metà in base all’altezza di ciascun piano dal suolo. I proprietari degli appartamenti collocati sullo stesso piano pagheranno conseguentemente la stessa quota in relazione all’altezza, ma una quota diversa in rapporto ai millesimi della corrispettiva unità immobiliare.

Questo criterio è eventualmente modificabile solo dall’assemblea condominiale con voto all’unanimità.

D’altra parte, la manutenzione ordinaria è l’espressione con cui ci si riferisce alle spese per la pulizia, tinteggiatura o illuminazione delle scale.

Salvo che il regolamento condominiale non preveda diversamente (regolamento che, in questo caso, per essere vincolante dovrà essere stato approvato all’unanimità), in quest’ultimo caso le spese sono da suddividere tra i condomini in base all’altezza di ciascun piano dal suolo. L’eventuale maggiore o minor uso delle scale è ininfluente nel calcolo della ripartizione delle spese ordinarie per le stesse. Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 432/2007.

Tale criterio di ripartizione è modificabile dall’assemblea condominiale con voto a maggioranza degli intervenuti (cioè 50 % + 1 dei condomini presenti votanti), che al contempo rappresentino altresì almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (cioè 500 millesimi su 1.000).

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